Futura Vacanze

178 FUTURA CLUB ITALIA 24 CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descri- zione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggia- tore. Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di pacchetto turistico per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali. 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia interna- zionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specifica- mente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e man- dato, in quanto applicabili. 2. REGIME AMMINISTRATIVO L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’ese- cuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e il venditore devono rendere noto ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi deri- vanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od obbli- gatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o coper- tura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’or- ganizzatore, nel caso di vendita intermediata, e del vendi- tore - atteso il ricevimento da parte di quest'ultimo delle somme corrisposte dai viaggiatori ai fini del pagamento del prezzo del pacchetto turistico - ai fini della restitu- zione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. 3. DEFINIZIONI Ai fini della normativa sul pacchetto turistico si intende per: 1) servizio turistico: a) il trasporto di passeggeri; b) l'alloggio purché non facente intrinsecamente parte del trasporto di passeggeri e purché non destinato a fini residenziali, o relativo a corsi di lingua di lungo periodo; c) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi dell'articolo 3, punto 11), della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio oppure di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A; d) qualunque altro servizio turistico non facente intrinse- camente parte di un servizio turistico ai sensi delle lettere a), b) o c); 2) pacchetto: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici di cui al punto 1), ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, alle condizioni indicate al succes- sivo articolo 4; 3) contratto di pacchetto turistico: il contratto relativo a tutti i servizi turistici inclusi nel pacchetto; 4) inizio del pacchetto: l'inizio dell'esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto; 5) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pub- blica o privata che, nell’ambito della sua attività commer- ciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra per- sona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola ser- vizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo; 6)organizzatore:unprofessionistachecombinapacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professio- nista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro professionista; 7) venditore: il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore; 8) viaggiatore: chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato; 9) stabilimento: lo stabilimento definito dall’articolo 8, let- tera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 10) supporto durevole: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informa- zioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo ade- guato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; 11) circostanze inevitabili e straordinarie: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situa- zione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure; 12) difetto di conformità: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto; 13) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita: al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico; 14) rientro: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti. 4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 1. La nozione di pacchetto turistico è la seguente: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turis- tici di cui al punto 1) dell’art. 3 che precede, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se: a) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un unico contratto per tutti i servizi; oppure b) indipendentemente dal fatto che siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, tali servizi sono: I. acquistati presso un unico punto vendita e tali ser- vizi sono stati selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; II. offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale; III. pubblicizzati o venduti sotto la denominazione «pacchetto» o denominazione analoga; IV. combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista autorizza il viaggiatore o scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici; V. acquistati presso professionisti distinti attraverso pro- cessi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal pro- fessionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più altri professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti è concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico. 2. Una combinazione di servizi turistici in cui sono combi- nati non più di uno dei tipi di servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’articolo 3, lettera d), non è un pacchetto se questi ultimi servizi: a) non rappresentano una parte pari o superiore al 25% del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione; oppure b) sono selezionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'es- ecuzione di un servizio turistico di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c). 5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE 1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una conferma dei serivizi di cui al contratto su un supporto durevole (email) contenente la conferma di prenotazione dei servizi e/o estratto conto. 2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea della conferma di prenotazione e/o estratto conto qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipu- lato alla contemporanea presenza fisica delle parti. 3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turis- tico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole. 4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21. 6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA Prima della conclusione del contratto di pacchetto turis- tico o di un'offerta corrispondente, l'organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato A, parte I o parte II, del Codice del Turismo, nonché le seguenti informazioni: a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese; 2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito o conosciuto, l’organizzatore e, se del caso, il venditore informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; 3) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamenta- zione del paese di destinazione; 4) i pasti forniti inclusi o meno; 5) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni appros- simative del gruppo; 7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobi- lità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni pre- cise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella loca- lità di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria del viaggiatore; b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica; c) il prezzo totale comprensivo dei servizi turistici che compongono il pacchetto, dei servizi assicurativi e/o finanziari, delle tasse e di tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, quali spese amministrative e gestioni delle pra- tiche. Ove alcuni costi non siano ragionevolmente calco- labili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere; d) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire; e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a) del codice del turismo, prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero; f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, e le for- malità sanitarie del paese di destinazione; g) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste (vedere articolo penali), le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 10 comma 3; h) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbliga- toria di un’assicurazione che copra le spese di recesso uni- laterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di danneggiamento o smarrimento del bagaglio durante il trasporto e/o di assistenza alla persona, compreso il rim- patrio, in caso di infortunio, malattia o decesso; i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 1, 2 e 3 Dlgs. 79/2011. 2. Inoltre prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e il venditore comunicano al viaggiatore le informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’iden- tità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effet- tivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passe- ggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del tras- porto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro even- tuale divieto operativo nell’Unione Europea”). 3. L’organizzatore predispone in catalogo o nel pro- gramma fuori catalogo – anche se resi su supporto elet- tronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo: • gli estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; • gli estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur. • gli estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; • il periodo di validità del catalogo - in formato cartaceo o telematico ed ove presente - o del programma fuori catalogo; • parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viag- gio (Art. 39 Cod. Tur.) 7. PAGAMENTI 1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta: a) la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8); b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubbli- cato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall'Organizzatore nonchè l'eventuale quota relativa alle garanzie assicurative. Il saldo dovrà essere improrogabil- mente versato entro il termine di 15 giorni dalla data di partenza. 2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indi- cata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sot- toscrizione della proposta di acquisto. 3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della man- cata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore al venditore, comporterà la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agen- zia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggia- tore verso il venditore. Il pagamento si intende conseguen- temente effettuato quando le somme siano pervenute all'Organizzatore. E' onere del viaggiatore verificare per- tanto il possesso in capo al venditore, scelto quale pro- prio mandatario per l'acquisto del pacchetto turistico, dei requisiti di legge e specificatamente della garanzia contro il rischio di insolvenza o fallimento. 8. PREZZO DEL PACCHETTO TURISTICO Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento - ove presente - a quanto indi- cato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o pro- grammi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: • costi di trasporto, incluso il costo del carburante; • diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atter- raggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; • tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed aiprezzi invigoresino -almassimo -a21giorniprimadella partenza, rispetto a quelli indicati nella scheda tecnica del catalogo, ovvero indicati negli eventuali aggiornamenti della scheda tecnica, pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere modificato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore all’8% del prezzo nel suo originario ammontare. In caso di diminuzione del prezzo, l’orga- nizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore. Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita al venditore o al viaggia- tore in caso di vendita diretta; c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti, ove non compreso nella quota di partecipazione; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali; f) eventuali spese amministrative di revisione/variazione pratica. 9. MODIFICA DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateral- mente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica. 2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) Cod.Tur. oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. 3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, esercitando il diritto di recesso, l’organizza- tore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modi- fiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6. 5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organiz- zatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. 6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 com- portano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggia- tore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. 7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati: a) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annulla- mento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto. b) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annul- lamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore o caso fortuito. c) Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organiz- zatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie. 8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizza- tore, anche se tramite l’agente di viaggio. 9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai supe- riore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare. 10. RECESSO A) DEL VIAGGIATORE 1. Al di fuori dei casi previsti all'articolo precedente, il viag- giatore può recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: • aumento del prezzo in misura eccedente l'8%; • modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamen- tali ai fini della fruizione del pacchetto turistico com- plessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore; • impossibilità di soddisfare le richieste specifiche formu- late dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore. Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: • accettare la proposta alternativa ove formulata dall’or- ganizzatore; • richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente. 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verifi- catesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vici- nanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destina- zione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effet- tuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo sup- plementare. 3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e soprag- giunto, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’ac- conto di cui all’art. 7 – il costo individuale di gestione pra- tica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altriservizigià resi, lapenalenellamisura indicatadiseguito, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture - che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto: a. per pratiche di solo soggiorno, soggiorno+volo charter (ITC) o linea charterizzata, soggiorno+nave si applicano le seguenti penali: • annullamenti fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza: 10% del prezzo del pacchetto turistico; • annullamenti da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza: 30% del prezzo del pacchetto turistico; • annullamenti da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza: 50% del prezzo del pacchetto turistico; • annullamenti da 10 a 4 giorni lavorativi prima della partenza: 75% del prezzo del pacchetto turistico; • annullamenti da 3 giorni fino alla data di partenza: 100% del prezzo del pacchetto turistico. b. nessun rimborso spetterà al cliente nei seguenti casi: • annullamento nel giorno di partenza; • mancata presentazione nel giorno previsto di arrivo presso la struttura • mancata presentazione nel giorno di partenza all’aero- porto, stazione o porto (no show); • interruzione del viaggio o soggiorno; • impossibilità di poter effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti da espatrio o di qualsiasi altro adempimento necessario per realizzare il viaggio. Il controllo della validità dei documenti o visti per l’espa- trio, nonché l’assolvimento degli obblighi valutari, sanitari e dell’esistenza di tutti i requisiti necessari per l’esecu- zione del viaggio è obbligo personale e non delegabile del turista. • Per i recessi di pratiche che prevedono soggiorno+volo di linea o soggiorno+ treno si applicano le penalità pre- viste dalle singole compagnie oltre alle penali previste dall’art. 10.2. • Fanno eccezione le prenotazioni di particolari strutture alberghiere, promozioni e/o servizi che potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione e indicate in estratto conto. La non imputabilità al viaggiatore della circostanza di natura soggettiva che gli impedisce di usufruire della vacanza (a titolo esemplificativo: malattia, revoca delle ferie, perdita del lavoro ecc.) non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1. Le conseguenze economiche derivanti dall’annullamento del contratto per circostanze rientranti nella sfera personale del viaggiatore, pur se non imputabili, possono essere evitate con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dall’organizzatore. 4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto. 5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indi- cata sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni rela- tive alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive poiché tengono conto di eventuali tariffe non rimborsabili e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto turistico. B) DELL'ORGANIZZATORE 6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: • il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fis- sato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto incasodiviaggichedurano tradueeseigiorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;

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