monti
• l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei casi di cui all'art. 41, commi 4 e 5, Cod. Tur. si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi. 8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commer- ciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motiva- zione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente dimi- nuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclu- sione del diritto di recesso. 9. In caso di conclusione di contratto a distanza, come defi- nito dall'art. 45 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo è escluso il diritto di recesso ai sensi dell'art. 47 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo. 10.4 COMUNICAZIONE DI RECESSO La comunicazione del recesso dovrà pervenire in un giorno lavorativo (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00) antece- dente a quello di inizio del viaggio. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso e include quello della partenza. 11. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE 1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turis- tico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile. 2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente durante il corso della vacanza, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turis- tico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico. 3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’or- ganizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di confor- mità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carat- tere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili. 4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare per- sonalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è neces- sario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggia- tore specifichi un termine. 5. Se un difetto di conformità costituisce un inadempi- mento di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteris- tiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se del caso – una ridu- zione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno. 6. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'orga- nizzatore è impossibile fornire, in corso d'esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turis- tico, l'organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte com- portano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l'organiz- zatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell'obbligo di offerta nei termini indicati si applica il comma 5. 7. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili con quanto conve- nuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizza- tore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non compara- bile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equi- valente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rim- borserà nella misura della differenza tra il costo delle pres- tazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA 1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio. 2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione. 3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della ces- sione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e/o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l'emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima.. 13.OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggia- tori devono attenersi ai seguenti obblighi: 1. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giu- diziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/ articolo/191/. 2. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diploma- tiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso tutti i viaggiatori, italiani e stranieri, provvederanno, prima della partenza, a verifi- carne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) ade- guandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. 3. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’inter- mediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione previsti dalle leggi e normative vigenti, del passaporto individuale e di ogni altro docu- mento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 4. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria, climatica ed ambientale e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Minis- tero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it . Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni des- crittive di carattere generale per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori. Si invitano inoltre i viaggiatori a regis- trarsi sul sito http://www.dovesiamonelmondo.it . Il portale “dovesiamonelmondo.it ” consente a chi viaggia di segna- lare il proprio itinerario e i propri riferimenti. In caso di emergenza, l’Unità di Crisi potrà attivare i contatti regis- trati sul portale, rendendo più rapido, mirato ed efficace il coordinamento con chi si trova nelle zone interessate, e pianificare opportunamente eventuali interventi. 5. Ove alla data di prenotazione la destinazione pres- celta risultasse, dai canali informativi istituzionali, loca- lità soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza socio-politica o ambientale, ovvero sanitaria, il viaggia- tore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese poichè già note al momento della prenotazione. 6. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico, nonché alle regole di diligenza e buona condotta all’interno delle strutture ricettive. L’inosservanza delle stesse, ad insin- dacabile giudizio della Direzione Alberghiera, potrà com- portare l’allontanamento dalla struttura del trasgressore e ove ritenuto opportuno l’eventuale segnalazione alle Autorità Pubbliche competenti. Parimenti situazioni rela- tive a patologie che possano rappresentare un rischio per la salute degli altri ospiti, ovvero alterazioni dello stato psichico – se non previamente segnalate ed accettate per iscritto dal Tour Operator – costituiscono circostanze idonee a disporre l’eventuale allontanamento dalla strut- tura. 7. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rim- patrio. 8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è respon- sabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 9. Il viaggiatore è tenuto ad informare per iscritto prima della conclusione del contratto l’organizzatore e/o il venditore – per consentire la verifica sulla possibilità di attuazione – eventuali sue esigenze o condizioni partico- lari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, mobi- lità ridotta, ecc.) firmando contestualmente il modulo per il consenso al trattamento dei dati particolari for- nito dall’organizzatore. Le particolari richieste perso- nali dovranno essere oggetto di accordi specifici tra il viaggiatore e l’organizzatore risultanti da pattuizione scritta (cfr. art. 6, comma 1° lett. h), se del caso anche tramite l’agenzia di viaggio mandataria. In assenza di tale richiesta e del relativo consenso non sarà possibile ottemperare agli obblighi contrattuali. Richieste parti- colari effettuate dopo la conclusione del contratto non vincolano l’organizzatore alla loro attuazione, risultando il contratto già perfezionato secondo quanto indicato nell’estratto conto/conferma di prenotazione dei servizi. 10. Il viaggiatore dovrà indicare al momento della richiesta di conclusione del contratto di pacchetto turis- tico i propri contatti personali (mail e/o numero di cel- lulare), avendo cura di verificare la correttezza dei dati anche se trasmessi all’organizzatore per il tramite del venditore, ove la vendita sia intermediata, al fine di per- mettere all’organizzatore di assolvere agli obblighi di assistenza di cui al successivo art. 18, nonché per effet- tuare comunicazioni relative a modifiche che dovessero intervenire nel corso dell’esecuzione della vacanza o per dare seguito alle richieste dei viaggiatori su even- tuali difetti di conformità riscontrati. In carenza o inesa- tta indicazione di tali contatti, l’organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile per il ritardato o mancato intervento. I dati personali comunicati saranno cancellati al rientro dal viaggio. 14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture com- mercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore. 15. REGIME DI RESPONSABILITÀ L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle pres- tazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse ven- gano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonoma- mente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenota- zione del pacchetto turistico non risponde delle obbli- gazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbli- gazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47 . 16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE 1. I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e rela- tivi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che for- mano oggetto del pacchetto turistico, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi a norma degli articoli citati e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi dei regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri. I danni alla persona non sono soggetti a limite prefissato. 2. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si pres- crive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. 3. Il diritto al risarcimento del danno alla persona e del danno da vacanza rovinata si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarci- mento del danno alla persona dalle disposizioni che rego- lano i servizi compresi nel pacchetto. 17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE 1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore. 2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore. 18. OBBLIGO DI ASSISTENZA L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le oppor- tune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia cau- sato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute. 19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annul- lamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggia- tori al momento della partenza. 20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’orga- nizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contes- tazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risolu- zione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta. 21.GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (ART. 47 COD. TUR.) I contratti di vendita di pacchetti turistici sono assis- titi da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario nella vendita che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore ai sensi dell'art. 47 Codice del Turismo. La garanzia di cui all'art. 47 Cod. Tur. opera esclusivamente con riferimento al contratto di ven- dita di pacchetto turistico per come definito dall'art. 33 Cod. Tur. Non sono coperti dalla garanzia contro il rischio di insolvenza o fallimento tutti i prodotti venduti dall’Or- ganizzatore e/o dall’Agente di Viaggio che non rientrano nella definizione di pacchetto turistico contenuta nell’art. 33 Cod. Tur. [quali a titolo esemplificativo: servizi turistici singolarmente venduti e non collegati, contratti di mul- tiproprietà, corsi di lingua di lungo periodo, programmi high school, scambi culturali rientranti nei programmi di mobilità studentesca internazionale, pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell'ambito di un accordo generale per l'organizzazione di viaggi di natura profes- sionale concluso tra un professionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria atti- vità commerciale, imprenditoriale, artigianale o professio- nale, combinazione di non più di uno dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’articolo 3, lettera d), laddove questi ultimi non rappresentino una parte pari o superiore al 25% del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un ele- mento essenziale della combinazione, oppure sono sele- zionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c)]. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garan- zia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organiz- zatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggia- tore. Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it , in quanto soggetto giuridico al quale aderisce Futura Vacanze. Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la presen- tazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del ter- mine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cata- loghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto. 22. MODIFICHE OPERATIVE 1. In considerazione dell’anticipo con cui viene effettuata la programmazione delle offerte di viaggio pubblicate nei cataloghi o siti dei Tour Operator, si rende noto che i ser- vizi turistici, nonché gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi, potrebbero subire variazioni. 2. Si precisa inoltre che potranno variare il tipo di aero- mobile, la classe di prenotazione, nonché essere effettuati scali non programmati e modificati gli aeroporti in andata e/o rientro; potranno essere raggruppate su un unico aeroporto le partenze previste da altro scalo italiano con il trasferimento in pullman da un’aerostazione all’altra e potranno essere sostituiti voli noleggiati con voli di linea (anche con eventuali scali tecnici). In considerazione di quanto sopra, il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria agenzia prima della partenza. Si comunica inoltre che le donne in stato di gravidanza sono generalmente ammesse al trasporto aereo sino alla 28° settimana munite di certificato che attesta lo stato di avanzamento della gravidanza, dalla 29° alla 34° set- timana solo se munite di certificato medico (redatto entro le 72 ore antecedenti la partenza prevista del volo) attes- tante l’idoneità a intraprendere il viaggio aereo, oltre la 34° settimana potrebbero non essere accettate a bordo. Si consiglia prima di prenotare un volo di consultare il proprio medico e di controllare che la data di rientro non superi la 34° settimana, come precedentemente specifi- cato. L’organizzatore informerà i passeggeri circa l’iden- tità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.6 comma 2). ADDENDUM. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI A) DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qua- lunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutelepreviste in favoredeiviaggiatoridallaDirettivaeuro- pea 2015/2302 e ad essi si applicheranno - ove non diver- samente indicatonelcontrattocon l'operatore turistico - le condizioni contrattuali del singolo fornitore del servizio, per come indicate nel sito del medesimo cui si rimanda. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un singolo servizio turistico, è tenuto a rilas- ciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio. B) INFORMATIVA PRIVACY RIDOTTA Si informano i signori viaggiatori che i loro dati perso- nali , il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel ris- petto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto com- porterà l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del tratta- mento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di pro- porre reclamo a un’autorità di controllo – potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento. Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito https://www.futuravacanze.it/privacy contenente la Privacy Policy. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’AR- TICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006. “La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. FUTURA VACANZE È ASSOCIATA FUTURA MONTI 2024 Pubblicazione redatta conformemente alla L.R. L.17/9/84 n° 63. Futura Vacanze e Futura Club sono marchi registrati di Futura Vacanze Spa. Organizzazione tecnica: FUTURA VACANZE Autoriz- zazione amministrativa n°403 del 22/10/2003 rilasciata dalla Provincia di Roma. Polizza R.C. Compagnia Assicurativa UnipolSai. Polizza n° 1/72929/319/182839310. Garanzie per i viaggiatori “Fondo Astoi a tutela dei Viag- giatori” con sede in Via Pasteur 10 - 00144 Roma, CF 97896580582, iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016. Validità del catalogo : 01/05/2024 - 31/10/2024 Realizzazione : Staff Futura Foto : Archivio fotografico Futura Vacanze Grafica : Panattoni Consulting/Cabodigraf sas - Torino Stampa : Saturnia litografica editrice - Trento Data di pubblicazione : marzo 2024 MONTI 24 115
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