NEVE 2024

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel sepa- rato programma di viaggio, nonché la conferma di prenota- zione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avr diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa d per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto com- preso, sia il contratto di pacchetto turistico per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le pre- senti condizioni generali. 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazio- nale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attua- zione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. 2. REGIME AMMINISTRATIVO L’organizzatore e l'intermediario nella vendita del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attivit in base alla legisla- zione vigente, anche regionale o comunale, stante la spe- cifica competenza. L’Organizzatore e il venditore devono rendere noto ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilit civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano inci- dere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento baga- glio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insol- venza o fallimento dell’organizzatore e del venditore - atteso il ricevimento da parte di quest'ultimo delle somme corri- sposte dai viaggiatori ai fini del pagamento del prezzo del pacchetto turistico - ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la localit di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di tra- sporto. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma. 3. DEFINIZIONI Ai fini della normativa sul pacchetto turistico si intende per: 1) servizio turistico: a) il trasporto di passeggeri; b) l'alloggio purché non facente intrinsecamente parte del trasporto di passeggeri e purché non destinato a fini resi- denziali, o relativo a corsi di lingua di lungo periodo; c) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi dell'ar- ticolo 3, punto 11), della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio oppure di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A; d) qualunque altro servizio turistico non facente intrinse- camente parte di un servizio turistico ai sensi delle lettere a), b) o c); 2) pacchetto: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici di cui al punto 1), ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, alle condizioni indicate al successivo articolo 4; 3) contratto di pacchetto turistico: il contratto relativo a tutti i servizi turistici inclusi nel pacchetto; 4) inizio del pacchetto: l'inizio dell'esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto; 5) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pub- blica o privata che, nell’ambito della sua attivit commer- ciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici colle- gati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo; 6) organizzatore: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o uni- tamente ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro profes- sionista; 7) venditore: il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un orga- nizzatore; 8) viaggiatore: chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato; 9) stabilimento: lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 10) supporto durevole: ogni strumento che permette al viag- giatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi acce- dere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalit cui esse sono destinate e che consente la riproduzione iden- tica delle informazioni memorizzate; 11) circostanze inevitabili e straordinarie: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure; 12) difetto di conformit : un inadempimento dei servizi turi- stici inclusi in un pacchetto; 13) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adi- bito alla vendita: al dettaglio o sito web di vendita al detta- glio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico stru- mento, compreso il servizio telefonico; 14) rientro: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti. 4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 1. La nozione di pacchetto turistico è la seguente: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 3 che precede, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se: a) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un unico contratto per tutti i servizi; oppure b) indipendentemente dal fatto che siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, tali servizi sono: I. acquistati presso un unico punto vendita e tali servizi sono stati selezionati prima che il viaggiatore accon- senta al pagamento; II. offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o glo- bale; III. pubblicizzati o venduti sotto la denominazione «pac- chetto» o denominazione analoga; IV. combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista autorizza il viaggiatore o scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici; V. acquistati presso professionisti distinti attraverso pro- cessi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal pro- fessionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più altri professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti è concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo ser- vizio turistico. 2. Una combinazione di servizi turistici in cui sono combinati non più di uno dei tipi di servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’articolo 3, lettera d), non è un pacchetto se questi ultimi servizi: a) non rappresentano una parte pari o superiore al 25% del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rap- presentano altrimenti un elemento essenziale della combi- nazione; oppure b) sono selezionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'ese- cuzione di un servizio turistico di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c). 5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE 1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’orga- nizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una conferma dei serivizi di cui al contratto su un supporto durevole (email) contenente la conferma di prenotazione dei servizi e/o estratto conto. 2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea della con- ferma di prenotazione e/o estratto conto qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla con- temporanea presenza fisica delle parti. 3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole. 4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21. 6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente, l'organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato A, parte I o parte II, del Codice del Turismo, nonché le seguenti informazioni: a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'allog- gio, il numero di notti comprese; 2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luo- ghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la localit di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito o conosciuto, l’orga- nizzatore e, se del caso, il venditore informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; 3) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamenta- zione del paese di destinazione; 4) i pasti forniti inclusi o meno; 5) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto mem- bro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilit ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneit del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalit di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la neces- sit di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobi- lit , la richiesta di pasti speciali a bordo o nella localit di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tra- mite dell’agenzia di viaggio mandataria del viaggiatore; b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro reca- piti telefonici e indirizzi di posta elettronica; c) il prezzo totale comprensivo dei servizi turistici che com- pongono il pacchetto, dei servizi assicurativi e/o finanziari, delle tasse e di tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, quali spese amministrative e gestioni delle pratiche. Ove alcuni costi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere; d) le modalit di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendarioper ilversamentodelsaldo,o legaranziefinanzia- rie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire; e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a) del codice del turismo, prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero; f) le informazioni di carattere generale concernenti le con- dizioni in materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, e le formalit sani- tarie del paese di destinazione; g) informazioni sulla facolt per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pac- chetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’organiz- zatore ai sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 10 comma 3; h) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di danneg- giamento o smarrimento del bagaglio durante il trasporto e/o di assistenza alla persona, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso; i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 1, 2 e 3 Dlgs. 79/2011. 2. Inoltre prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e il ven- ditore comunicano al viaggiatore le informazioni sull’iden- tit del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identit del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vet- tori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo far in modo che il pas- seggero sia informato dell’identit del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identit sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”). 3. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche se resi su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo: • gli estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; • gli estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur. • gli estremi della polizza assicurativa di responsabilit civile; • il periodo di validit del catalogo - in formato cartaceo o telematico ed ove presente - o del programma fuori cata- logo; • parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.) 7. PAGAMENTI 1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovr essere corrisposta: a) la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8); b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall'Or- ganizzatore nonchè l'eventuale quota relativa alle garanzie assicurative. Il saldo dovr essere improrogabilmente ver- sato entro il termine di 15 giorni dalla data di partenza. 2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammon- tare dovr essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto. 3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della man- cata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore al venditore, comporter la automatica risolu- zione del contratto da comunicarsi con semplice comunica- zione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore verso il venditore. Il pagamento si intende conseguentemente effettuato quando le somme siano pervenute all'Organizzatore. E' onere del viaggiatore verificare pertanto il possesso in capo al vendi- tore, scelto quale proprio mandatario per l'acquisto del pac- chetto turistico, dei requisiti di legge e specificatamente della garanzia contro il rischio di insolvenza o fallimento. 8. PREZZO DEL PACCHETTO TURISTICO Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento - ove presente - a quanto indicato in cata- logo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggior- namenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. Esso potr essere variato, in aumento o in diminuzione, sol- tanto in conseguenza alle variazioni di: • costi di trasporto, incluso il costo del carburante; • diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atter- raggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; • tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si far riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore sino - al massimo - a 21 giorni prima della partenza, rispetto a quelli indicati nella scheda tecnica del catalogo, ovvero indicati negli eventuali aggiornamenti della scheda tecnica, pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere modificato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore all’8% del prezzo nel suo originario ammon- tare. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle prati- che effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore. Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quo- tazione del pacchetto fornita al venditore o al viaggiatore in caso di vendita diretta; c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti, ove non compreso nella quota di partecipazione; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali; f) eventuali spese amministrative di revisione/variazione pratica. 9. MODIFICA DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateral- mente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica. 2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessit di modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) Cod.Tur. oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e gi accettate dall’organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. 3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potr offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualit equivalente o superiore. 4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6. 5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formu- lata dall’organizzatore si intende accettata. 6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turi- stico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 compor- tano un pacchetto di qualit o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. 7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turi- stico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiusti- ficato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viag- giatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati: a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annulla- mento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto. b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annulla- mento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimo- stri che il difetto di conformit sia imputabile a causa di forza maggiore o caso fortuito. c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’an- nullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformit è imputabile al viaggia- tore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedi- bile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie. 8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituir al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, anche se tramite l’agente di viaggio. 9. La somma oggetto della restituzione non sar mai supe- riore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare. 10. RECESSO A) DEL VIAGGIATORE 1. Al di fuori dei casi previsti all'articolo precedente, il viag- giatore può recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: • aumento del prezzo in misura eccedente l'8%; • modifica in modo significativo di uno o più elementi del con- tratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclu- sione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore; • impossibilit di soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e gi accettate dall’Organizzatore. Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: • accettare la proposta alternativa ove formulata dall’orga- nizzatore; • richiedere la restituzione delle somme gi corrisposte. Tale restituzione dovr essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente. 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pac- chetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’ini- zio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare. 3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della par- tenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 – il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale cor- rispettivo di coperture assicurative gi richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi gi resi, la penale nella misura indicata di seguito, salvo eventuali con- dizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture - che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della con- clusione del contratto: a. per pratiche di solo soggiorno, soggiorno+volo charter (ITC) o linea charterizzata, soggiorno+nave si applicano le seguenti penali: • annullamenti fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza: 10% del prezzo del pacchetto turistico; • annullamentida29a21giorni lavorativiprimadellapartenza: 30% del prezzo del pacchetto turistico; • annullamenti da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza: 50% del prezzo del pacchetto turistico; • annullamenti da 10 a 4 giorni lavorativi prima della partenza: 75% del prezzo del pacchetto turistico; • annullamenti da 3 giorni fino alla data di partenza: 100% del prezzo del pacchetto turistico. b. nessun rimborso spetter al cliente nei seguenti casi: • annullamento nel giorno di partenza; • mancata presentazione nel giorno previsto di arrivo presso la struttura • mancata presentazione nel giorno di partenza all’aeroporto, stazione o porto (no show); • interruzione del viaggio o soggiorno; • impossibilit di poter effettuare il viaggio per mancanza o irregolarit dei documenti da espatrio o di qualsiasi altro adempimento necessario per realizzare il viaggio. Il controllo della validit dei documenti o visti per l’espatrio, nonché l’as- solvimento degli obblighi valutari, sanitari e dell’esistenza di tutti i requisiti necessari per l’esecuzione del viaggio è obbligo personale e non delegabile del turista. • Per i recessi di pratiche che prevedono soggiorno+volo di linea o soggiorno+ treno si applicano le penalit previste dalle singole compagnie oltre alle penali previste dall’art. 10.2. • Fanno eccezione le prenotazioni di particolari strutture alberghiere, promozioni e/o servizi che potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione e indicate in estratto conto. La non imputabilit al viaggiatore della circostanza di natura soggettiva che gli impedisce di usufruire della vacanza (a titolo esemplificativo: malattia, revoca delle ferie, perdita del lavoro ecc.) non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per circostanze oggettive riscontrabili presso la localit meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipo- tesi di cui al comma 1. Le conseguenze economiche derivanti dall’annullamento del contratto per circostanze rientranti 12 4 FUTURA VACANZE NEVE 24

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