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nella sfera personale del viaggiatore, pur se non imputabili, possono essere evitate con stipula di apposita polizza assi- curativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dall’or- ganizzatore. 4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto. 5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indi- cata sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalit di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive poiché tengono conto di eventuali tariffe non rimborsabili e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto turistico. B) DELL'ORGANIZZATORE 6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei paga- menti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: • il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fis- sato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quaran- totto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni; • l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei casi di cui all'art. 41, commi 4 e 5, Cod. Tur. si determina la risoluzione dei contratti funzional- mente collegati stipulati con terzi. 8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condi- zioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo eviden- ziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso. 9. Incasodiconclusionedicontrattoadistanza,comedefinito dall'art. 45 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo è escluso il diritto di recesso ai sensi dell'art. 47 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo. 10.4 COMUNICAZIONE DI RECESSO La comunicazione del recesso dovr pervenire in un giorno lavorativo (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00) antecedente a quello di inizio del viaggio. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso e include quello della partenza. 11. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE – OBBLI- GHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE 1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turi- stici ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile. 2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente durante il corso della vacanza, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformit rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico. 3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’orga- nizzatore pone rimedio al difetto di conformit , a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entit del difetto di conformit e del valore deiservizi turistici interessatidaldifetto.Se l’organizzatorenon pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformit , a meno che l’orga- nizzatore dimostri che il difetto di conformit è imputabile al viaggiatoreoadun terzoestraneoalla fornituradeiservizi turi- sticioèacarattere inevitabileo imprevedibileoppuredovutoa circostanze straordinarie ed inevitabili. 4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformit entro un periodo ragio- nevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragio- nevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformit o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine. Se un difetto di conformit costituisce un inadem- pimento di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristi- che del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se del caso – una ridu- zione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno. L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impos- sibilit di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore o per provvedimenti delle Autorit Istituzionali, una parte essenziale dei servizi previsti dal con- tratto, dovr predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimbor- sare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili con quanto convenuto nel contratto o se la ridu- zione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’orga- nizzatore fornir senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattu- ito, compatibilmente alle disponibilit di mezzi e posti, e lo rimborser nella misura della differenza tra il costo delle pre- stazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA 1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio. 2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pac- chetto turistico sono solidalmente responsabili per il paga- mento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese ammini- strative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione. 3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del con- tratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e/o non rimborsa- bile, la cessione potrebbe comportare l'emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data della ces- sione medesima.. 13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformit , per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi: 1. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’e- stero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identit valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorit Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/. 2. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le compe- tenti autorit (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiare- sicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilit per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potr essere imputata all’intermedia- rio o all’organizzatore. 3. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermedia- rio e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione previsti dalle leggi e normative vigenti, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di sog- giorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero even- tualmente richiesti. 4. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\ politica, sanitaria, climatica ed ambientale e ogni altra infor- mazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’u- tilizzabilit oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avr l’onere di assumere le informazioni uffi- ciali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www. viaggiaresicuri.it . Le informazioni di cui sopra non sono con- tenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori. 5. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, localit sog- getta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza socio-po- litica o ambientale, ovvero sanitaria, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potr invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richie- sta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese poichè gi note al momento della prenotazione.. 6. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza ed a quelle specifi- che in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai rego- lamenti, alle disposizioni amministrative o legislative rela- tive al pacchetto turistico, nonché alle regole di diligenza e buona condotta all’interno delle strutture ricettive. L’inosser- vanza delle stesse, ad insindacabile giudizio della Direzione Alberghiera, potr comportare l’allontanamento dalla strut- tura del trasgressore e ove ritenuto opportuno l’eventuale segnalazione alle Autorit Pubbliche competenti. Parimenti situazioni relative a patologie che possano rappresentare un rischio per la salute degli altri ospiti, ovvero alterazioni dello stato psichico – se non previamente segnalate ed accettate per iscritto dal Tour Operator – costituiscono circostanze idonee a disporre l’eventuale allontanamento dalla struttura. 7. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 9. Il viaggiatore comunicher altresì per iscritto all’orga- nizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pac- chetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le par- ticolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalit del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’organizzatore (cfr art. 6, comma 1° lett. h), se del caso anche tramite l'agenzia di viaggio mandataria. 14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorit del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle com- petenti Pubbliche Autorit dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facolt di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viag- giatore. 15. REGIME DI RESPONSABILITÀ L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle presta- zioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei ser- vizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedi- bile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevol- mente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualit di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47 . 16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazio- nali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi a norma degli articoli citati e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi dei regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri. I danni alla persona non sono soggetti a limite prefissato. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turi- stico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto. 17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE 1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al vendi- tore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore. 2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore. 18. OBBLIGO DI ASSISTENZA L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficolt anche nelle circostanze di cui all’ar- ticolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorit locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effet- tuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia cau- sato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute. 19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annul- lamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalit previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza. 20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organiz- zatore potr proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalit di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicher la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta. 21. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (ART. 47 COD. TUR.) I contratti di vendita di pacchetti turistici sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario nella vendita che, per i viaggi all’e- stero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore ai sensi dell'art. 47 Codice del Turismo. La garanzia di cui all'art. 47 Cod. Tur. opera esclusivamente con riferimento al contratto di vendita di pacchetto turistico per come definito dall'art. 33 Cod. Tur. Non sono coperti dalla garanzia contro il rischio di insolvenza o fallimento tutti i prodotti venduti dall’Organizzatore e/o dall’Agente di Viag- gio che non rientrano nella definizione di pacchetto turistico contenuta nell’art. 33 Cod. Tur. [quali a titolo esemplifica- tivo: servizi turistici singolarmente venduti e non collegati, contratti di multipropriet , corsi di lingua di lungo periodo, programmi high school, scambi culturali rientranti nei pro- grammi di mobilit studentesca internazionale, pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell'ambito di un accordo generale per l'organizzazione di viaggi di natura professio- nale concluso tra un professionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attivit com- merciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, combi- nazione di non più di uno dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’articolo 3, lettera d), laddove questi ultimi non rappresentino una parte pari o superiore al 25% del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un elemento essenziale della com- binazione, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c)]. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Le modalit per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www. fondoastoi.it , in quanto soggetto giuridico al quale aderisce Futura Vacanze. Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la presenta- zione delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilit di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, consente la remissione nei ter- mini medesimi. L’indirizzo web del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto. 22. MODIFICHE OPERATIVE In considerazione del largo anticipo con cui vengono pub- blicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalit di fruizione dei servizi, nonchè a volte, l'aeroporto di partenza o di arrivo, potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. Si precisa inoltre che in caso di necessit potranno variare il tipo di aeromobile, la classe di prenotazione, nonché essere effettuati scali non program- matiemodificatigliaeroporti inandatae/o rientro;potranno essere raggruppate su un unico aeroporto le partenze pre- viste da altro scalo italiano con il trasferimento in pullman da un’aerostazione all’altra e potranno essere sostituiti voli noleggiati con voli di linea (anche con eventuali scali tec- nici). In considerazione di quanto sopra, il viaggiatore dovr chiedere conferma dei servizi alla propria agenzia prima della partenza. Si comunica inoltre che le donne in stato di gravidanza sono generalmente ammesse al trasporto aereo sino alla 28° settimana munite di certificato che attesta lo stato di avanzamento della gravidanza, dalla 29° alla 34° set- timana solo se munite di certificato medico (redatto entro le 72 ore antecedenti la partenza prevista del volo) attestante l’idoneit a intraprendere il viaggio aereo, oltre la 34° setti- mana potrebbero non essere accettate a bordo. Si consiglia prima di prenotare un volo di consultare il proprio medico e di controllare che la data di rientro non superi la 34° setti- mana, come precedentemente specificato. L’organizzatore informer i passeggeri circa l’identit del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalit previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.6 comma 2). ADDENDUM. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI A) DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualun- que altro separato servizio turistico, non potendosi con- figurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva euro- pea 2015/2302 e ad essi si applicheranno - ove non diver- samente indicato nel contratto con l'operatore turistico - le condizioni contrattuali del singolo fornitore del servizio, per come indicate nel sito del medesimo cui si rimanda. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un singolo servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio. B) INFORMATIVA PRIVACY RIDOTTA Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali , il cui conferimento è necessario per permettere la conclu- sione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della norma- tiva vigente. L’eventuale rifiuto comporter l’impossibilit di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limi- tazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilit dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorit di controllo – potr essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento. Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito https://www.futuravacanze.it/privacy contenente la Privacy Policy. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTI- COLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006. “La legge italiana punisce con la reclusione i reati concer- nenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. FUTURA VACANZE È ASSOCIATA NEVE 2025 Pubblicazione redatta conformemente alla L.R. L.17/9/84 n° 63. Organizzazione tecnica: FUTURA VACANZE Autorizza- zione amministrativa n°403 del 22/10/2003 rilasciata dalla Provincia di Roma. Polizza R.C. Compagnia Assicurativa Allianz Polizza n° IY410001995 Garanzie per i viaggiatori “Fondo Astoi a tutela dei Viag- giatori” con sede in Via Pasteur 10 - 00144 Roma, CF 97896580582, iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016. Validità del catalogo : 01/11/2024 - 01/05/2025 Realizzazione : Staff Futura Foto : Archivio fotografico Futura Vacanze Progetto grafico : Panattoni Consulting/Cabodigraf sas - Torino 145 FUTURA VACANZE NEVE 25
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